Regolamento ICI | Regolamento Discarica

 

Regolamento ICI

Oggetto del Regolamento | Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta | Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili | Esenzioni | Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali | Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali | Assimilazioni ad abitazione principale | Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o  inabitabili  | Denunce e comunicazioni | Modalità di versamento | Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta | Accertamenti | Attività di controllo Rimborsi | Accertamento con adesione | Norme di rinvio | Entrata in vigore

 

ART. 1
Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili nel Comune di Cimego (TN) nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.

ART. 2
Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta
Le aliquote e le detrazioni d’imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento.

ART. 3
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell’art. 5 del decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992,  nell'intento di ridurre l’insorgenza di contenzioso, il Consiglio Comunale fissa, ai sensi del comma 1, lettera g) dell’art.59 del D. Lgs. 446/97, i  valori da utilizzare ai fini del potere di accertamento:

Allo scopo di determinare i valori di cui al comma precedente il Consiglio Comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno per la costruzione ed i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Detti valori hanno effetto per l’anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente valgono anche per gli anni successivi.

I valori di cui al comma 1 possono essere aggiornati periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale sulla base dell’aggiornamento delle stime predisposte annualmente dall’Ufficio del Territorio di Trento, del Ministero delle Finanze.

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TITOLO II
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 4
Esenzioni
Ai sensi del combinato disposto dell'art.7 del decreto legislativo 504/92 e dell'art.59 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 446/97, si considerano esenti gli immobili posseduti dallo Stato, delle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dagli Enti ecclesiastici, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti e dalle Aziende Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art.59 del decreto legislativo 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'I.C.I., prevista all'art.7 comma 1 lettera i) del decreto legislativo 504/92, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art.87 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi (Enti non commerciali), approvato con D.P.R.22 dicembre 1986 n.917, compete esclusivamente per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente utilizzatore.

ART. 5
Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali
Sono considerati terreni agricoli e quindi esenti dall’imposta ai sensi della lettera h) dell'art.7 del decreto legislativo 504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge 984/77 e L.P.15/93) le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale se si verificano le seguenti condizioni:

a)   sui terreni persiste l’utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali;

b)  il possessore dei terreni deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.11 della Legge 9/63, ex SCAU ora INPS - sezione Previdenza Agricola -, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

L'esenzione decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

Ai sensi dell’art.58, comma 2, del decreto legislativo 446/97, la disposizione di cui al punto 2 ha carattere interpretativo e pertanto è valida anche per gli anni precedenti all’entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 6
Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali
Ai sensi dell’art.59, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti ecc. che costituiscono pertinenza dell’abitazione principale usufruiscono dell’aliquota prevista per la stessa. Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale.

Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad esempio cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso in cui all’abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad una unica unità immobiliare di pertinenza.

Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D. Lgs. 504/92 ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

ART. 7
Assimilazioni ad abitazione principale

Ai sensi degli artt.52 e 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti in linea retta entro il I° grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

Ai sensi dell’art.3, comma 56, della Legge 662/96, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Nei casi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all’art.6.

ART. 8
Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o  inabitabili
Ai sensi del comma 1, lettera h) dell'art.59 del decreto legislativo 446/97, si dispone che le caratteristiche di inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1, dell'art.8 del decreto legislativo 504/92, come sostituito dall'art.3, comma 55 della Legge 662/96, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.

L’inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Ai sensi dell’art.59, comma 1, lettera h) l'inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

a)   gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell’edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

b)  gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l’eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico – edilizia (art.77 della L.P.22/91).

L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a)     mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale con spese a carico del proprietario;

b)    da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/68, così come modificata dalla legge 127/97, nella quale si dichiara:

  • che l’immobile è  inagibile o inabitabile;
  • che l’immobile non è di fatto utilizzato;

La riduzione dell’imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra. In ogni caso il richiedente deve comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all’art.9 la cessata situazione di inabitabilità. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.

Le condizioni di inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell’inizio dei lavori di risanamento edilizio.

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TITOLO III 
DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

ART. 9
Denunce e comunicazioni
Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili (I:C:I) di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l’attività di controllo sostanziale:

a) è eliminato l’obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione di cui all’art.10, comma 4, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504;

b) conseguentemente sono eliminate :

  1. le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d’ufficio per omessa presentazione della dichiarazione di cui all’art.11, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 504/1992;

  2. le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all’art.14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall’art.14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 473.

Il contribuente è però obbligato a comunicare al Comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell’anno, entro il primo semestre dell’anno successivo.

Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto, vale come dichiarazione sia di acquisizione sia di cessazione della soggettività passiva. 
La comunicazione può essere congiunta per tutti i contitolari dell’immobile. La comunicazione non assume valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l’esercizio dell’attività di accertamento sostanziale di cui al successivo articolo 12. Essa deve contenere la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata, con l’indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa da Lire 200.000= a Lire 1.000.000= riferita a ciascuna unità immobiliare.

L’obbligo della comunicazione decorrerà dall’anno 2001, per l’anno d’imposta 2000. 

ART. 10
Modalità di versamento
L’imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

Ai sensi degli articoli 52 e 59, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 446/97, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento anche per conto degli altri purché l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento, sia individuato da parte del  soggetto passivo, anche su istanza del Comune, l’immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi dei soggetti passivi. In tal caso i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti dei soggetti passivi. 

I versamenti d’imposta devono essere effettuati tramite il concessionario del servizio di  riscossione.

Resta fermo l’obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto e saldo, dell’imposta dovuta per l’anno in corso. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell’ambito del territorio del Comune. 

Ai sensi dell’art.17, comma 88, della legge 127/97 i versamenti d’imposta non devono essere eseguiti quando l’importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale a Lire 10.000. Tale disposto si applica fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’art.16 della legge 146/98.

ART. 11
Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta
Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 446/97:

a)     i termini di pagamento dell’imposta da parte degli eredi sono differiti di 6 mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d’imposta.

Quindi i termini scadono:

  • entro il 20 dicembre dell’anno d’imposta qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell’anno di imposizione;
  • entro il 30 giugno dell’anno successivo qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell’anno di imposizione;

b) la Giunta Comunale, può stabilire il differimento di sei mesi del pagamento di una rata (o dell'unica soluzione di pagamento) I.C.I. in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;

ART. 12
Accertamenti
Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera l), punto 1 e comma  3, del decreto legislativo 446/97, per le annualità d’imposta 1993 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Restano salvi gli effetti degli avvisi di liquidazione già emessi ed è comunque esclusa la restituzione di quanto pagato.

Ai sensi dell’art.59, comma1, lett. l) punto 3, del D.Lgs. 446/97, il termine per la  notifica dell’avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione. L’avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 446/97 si applica, in quanto compatibile, l’istituto dell’accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 218/97. L’accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

ART. 13
Attività di controllo
La Giunta Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, con propria deliberazione, ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera l), punto 2, del D.Lgs.446/97, può fissare ogni anno gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base della potenzialità della struttura organizzativa di cui il Comune dispone (ufficio tributi, ufficio tecnico, ecc.) ed individua indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili anche tramite l’indicazione di gruppi o categorie di contribuenti o di basi imponibili.

Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera l), punto 5, del decreto legislativo 446/97, il Funzionario responsabile I.C.I., in aderenza alle scelte operate dalla Giunta, verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui al precedente art.8, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini I.C.I., nel corso dell’anno di imposta considerato, determina la conseguente complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l’ha versata, in tutto o in parte, emette motivandolo, un apposito atto denominato “Avviso di accertamento per omesso versamento I.C.I.”  con l’indicazione dell’ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi.

Sull’ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso, ai sensi delle lettere a) e b) dell’art.13 del D. Lgs n. 472 del 18.12.1997 e s. m., si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n. 471 del 18.12.1997, la sanzione è irrogata con l’avviso indicato nel precedente comma.  Alle sanzioni amministrative di cui al precedente art.9 e di cui al precedente comma, non è applicabile la definizione agevolata  (riduzione di un quarto) prevista dagli art.16, comma 3 e 17, comma 2, del D. Lgs. n. 472/1997, né quella prevista dall’art.14, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall’art.14 del D. Lgs. n. 473/1997.

ART. 14
Rimborsi
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull’istanza di rimborso, il Comune procede entro i termini dell’accertamento.

L’istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento e copia della denuncia originaria anno 1993 ed eventuali variazioni. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora nella misura prevista dall’art.14, comma 5 decreto legislativo 504/92 dalla data dell’istanza di restituzione.

E’ comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l’imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di azioni di accertamento o di recupero da parte del comune soggetto attivo del tributo.

ART. 15
Accertamento con adesione
Il Comune, per l’attività di rettifica e di accertamento delle proprie entrate tributarie, si avvale dell’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218.

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TITOLO IV 
DISPOSIZIONI FINALI
 

ART. 16
Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 504/92 e successive modificazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo

ART. 17
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000, fatta salva la disposizione contenuta nel 1° comma dell’art.12 e le disposizioni concernenti gli aspetti gestionali, le quali hanno vigore non appena espletate le formalità di controllo e di pubblicazione previste per i regolamenti dalla vigente normativa e dallo Statuto comunale.

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