Preambolo | Principi | Organi elettivi | Organizzazione Amministrativa | Forme Collaborative e Associative | Informazione, partecipazione.. | Gestione finanziaria | Disposizioni transitorie e finali

 

Organizzazione Amministrativa

Uffici e personale | Segretario comunale | Servizi pubblici e forme di gestione  | Gestione in economia | Servizi in concessione o in appalto | Aziende speciali e istituzioni | Partecipazione a società di capitali

 

  Uffici e personale - Art. 22

  1. L'organizzazione   amministrativa   del  Comune ha quale  riferimento  ultimo e unificante il cittadino e le sue esigenze.
  2. Gli uffici  del  Comune  sono  organizzati in base a criteri  di  efficienza,  funzionalità,  economicità, flessibilità delle strutture e del personale, trasparenza e accessibilità  e secondo principi di professionalità  e  responsabilità.
  3. Il  Comune  promuove  e realizza  il miglioramento delle prestazioni del personale  attraverso  l'ammodernamento delle strutture, la  formazione,  la qualificazione professionale  e  la responsabilizzazione dei dipendenti.
  4. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle  materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.
  5. Il  regolamento  che  disciplina  l'organizzazione amministrativa e il personale, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, definisce:

    a) l'articolazione  degli  uffici  e  servizi  e relative funzioni;
    b) le  dotazioni  organiche  dei  medesimi  distinte  per livelli funzionali e profili professionali;
    c) i  requisiti  richiesti  e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
    d) le  procedure   di   assunzione   e   cessazione   dal servizio;
    e) i  diritti,   i doveri  e  le  sanzioni disciplinari;
    f) l'organizzazione  e il funzionamento della commissione  di disciplina;
    g) i   criteri   per   la   formazione   professionale  e l'addestramento.

Torna su

 

Segretario comunale - Art. 23

  1. Il  Segretario  comunale  è  il   funzionario  più elevato  in grado del Comune,  è capo del personale ed ha funzioni  di  direzione,  di sintesi  e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.  Dipende funzionalmente dal Sindaco,  dal  quale  riceve  direttive  ed  al quale  presta in ogni circostanza collaborazione.
  2. Partecipa  alle  riunioni  del  Consiglio  e della Giunta,  redige i relativi  verbali apponendovi la firma.  Esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio e alla Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario,  al loro invio agli  organi  di controllo.
  3. Cura le procedure  attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni degli uffici presta ad essi consulenza giuridica, ne coordina l'attività    e dirime eventuali conflitti  di competenza sorti tra i medesimi; accerta ed  indica,  per ciascun tipo di procedimento, relativo ad   atti   di competenza del   Comune, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.
  4. Spetta in particolare al Segretario comunale, con le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento:

    a) predisporre proposte, programmi, progetti,  sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;
    b) formulare  gli  schemi  dei  bilanci  di  previsione e consuntivi;
    c) organizzare,  sulla  base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli  obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune.

  5. Il Segretario presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura  dei posti vacanti,  secondo le disposizioni del regolamento.
  6. Le  commissioni  di  gara   sono   presiedute dal Segretario   comunale   secondo   le   disposizioni del  regolamento di contabilità.  Qualora  il Segretario non possa presiedere la  gara  svolgendo in relazione ad essa  le funzioni  di  ufficiale  rogante, la commissione  è presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.
  7. I contratti sono stipulati dal Segretario comunale secondo  le disposizioni  del  regolamento.  Qualora  il Segretario  comunale  non  possa  stipulare il contratto, svolgendo in relazione  ad  esso le funzioni di ufficiale rogante,  il contratto  è stipulato  dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.
  8. Ferme le competenze specificatamente attribuite ad altri  organi  del  Comune,  i  regolamenti disciplinano l'esercizio da parte del  Segretario comunale delle altre competenze relative ad atti non discrezionali.

 

Torna su

 Servizi pubblici e forme di gestione - Art. 24

  1. I servizi comunali sono disciplinati tenendo conto delle  esigenze  della  comunità, compatibilmente con la programmazione e con le risorse organizzative e finanziarie  del  Comune.  In qualsiasi  forma  gestiti, debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi  stabiliti,  assicurare un'idonea informazione degli utenti.
  2. I servizi sono gestiti in economia, in concessione o in appalto, mediante azienda speciale, mediante società a partecipazione pubblica o con partecipazione  a società di  capitale.  Possono essere gestiti  mediante le  forme collaborative previste dalla legge.

Torna su

 

 Gestione in economia - Art. 25

  1. Sono gestiti  direttamente  in  economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni,  non  richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
  2. Il Revisore  dei conti  può  esprimere rilievi e proposte per una migliore efficienza,  produttività  ed economicità della gestione dei servizi.

Torna su

 

 Servizi in concessione o in appalto - Art.  26

  1. I servizi sono gestiti:

    a) in concessione, quando trattasi di servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche,  appaiono meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità;
    b) in appalto,   quando  risulti  opportuno  riservare al Comune la direzione  e il controllo sullo svolgimento del servizio,  affidando all'appaltatore l'organizzazione del lavoro e l'esecuzione delle operazioni materiali.

  2. I concessionari e gli  appaltatori sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.
  3. Nel disciplinare  di concessione o di appalto sono stabiliti gli obblighi  del concessionario o appaltatore, in particolare  in  ordine  al  rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune,  al livello e alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.

Torna su

Aziende speciali e istituzioni - Art. 27

  1. Il Comune può istituire:

    a) aziende   speciali,    enti   strumentali   dotati  di personalità  giuridica,  per  la  gestione  di servizi di notevole   rilevanza  economica  e  imprenditoriale,  che richiedono   di   essere   svolti con  piena autonomia gestionale e patrimoniale;
    b) istituzioni, organismi strumentali dotati di autonomia gestionale,  per l'esercizio di servizi di natura sociale e culturale,   non   aventi   carattere   prevalentemente imprenditoriale.

  2. Il Presidente  dell'azienda  o  dell'istituzione è nominato  dal  Sindaco  in  base  a criteri di comprovata  esperienza  e   capacità.   Il Consiglio  di amministrazione  è composto dal Presidente e da un numero di membri non inferiore a due e non superiore a quattro.
  3. Il Consiglio d'amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale.  Esercita  le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
  4. Lo statuto dell'azienda, predisposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Consiglio comunale, ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, determina gli atti fondamentali dell'azienda  soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi  in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti concernenti i servizi.
  5. Nel caso dell'istituzione,  il  Consiglio comunale approva il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal regolamento  che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
  6. In caso di insoddisfacente  funzionamento della azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi-comunali, il Sindaco può revocare il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione, mediante atto contenente la  contestuale nomina dei nuovi amministratori.

Torna su

 

  Partecipazione a società di capitali - Art. 28

  1. Il Comune  può  partecipare a società  di capitali aventi  ad  oggetto  lo  svolgimento  di attività  o  la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.
  2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale,  con la quale è determinata la  quota  di partecipazione e le condizioni statutarie  cui  questa  sia  eventualmente subordinata.
  3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.  Esercita  i diritti  spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea.  Quando non possa intervenire personalmente,  delega  il  Vicesindaco o, in caso di impossibilità di questi,  un altro componente della Giunta.
  4. Sente  la  Giunta  comunale  sugli argomenti posti all'ordine  del giorno dell'assemblea.  Qualora l'urgenza non lo consenta,  informa  delle  questioni trattate  la Giunta nella seduta successiva.
  5. E'  riservata   al    Consiglio    comunale ogni determinazione   spettante  al   Comune  sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

Torna su

< Organi elettivi | Forme Collaborative e Associative >