Preambolo | Principi | Organi elettivi | Organizzazione Amministrativa | Forme Collaborative e Associative | Informazione, partecipazione.. | Gestione finanziaria | Disposizioni transitorie e finali
Organizzazione Amministrativa
Uffici e personale | Segretario comunale | Servizi pubblici e forme di gestione | Gestione in economia | Servizi in concessione o in appalto | Aziende speciali e istituzioni | Partecipazione a società di capitali
Uffici e personale - Art. 22
- L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento ultimo e unificante il cittadino e le sue esigenze.
- Gli uffici del Comune sono organizzati in base a criteri di efficienza, funzionalità, economicità, flessibilità delle strutture e del personale, trasparenza e accessibilità e secondo principi di professionalità e responsabilità.
- Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
- Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.
- Il regolamento che disciplina l'organizzazione amministrativa e il personale, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, definisce:
a) l'articolazione degli uffici e servizi e relative funzioni;
b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;
c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
d) le procedure di assunzione e cessazione dal servizio;
e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
f) l'organizzazione e il funzionamento della commissione di disciplina;
g) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento.
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Segretario comunale - Art. 23
- Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzioni di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Dipende funzionalmente dal Sindaco, dal quale riceve direttive ed al quale presta in ogni circostanza collaborazione.
- Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la firma. Esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio e alla Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo.
- Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni degli uffici presta ad essi consulenza giuridica, ne coordina l'attività e dirime eventuali conflitti di competenza sorti tra i medesimi; accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti di competenza del Comune, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.
- Spetta in particolare al Segretario comunale, con le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento:
a) predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;
b) formulare gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi;
c) organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune.
- Il Segretario presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti, secondo le disposizioni del regolamento.
- Le commissioni di gara sono presiedute dal Segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il Segretario non possa presiedere la gara svolgendo in relazione ad essa le funzioni di ufficiale rogante, la commissione è presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.
- I contratti sono stipulati dal Segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento. Qualora il Segretario comunale non possa stipulare il contratto, svolgendo in relazione ad esso le funzioni di ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.
- Ferme le competenze specificatamente attribuite ad altri organi del Comune, i regolamenti disciplinano l'esercizio da parte del Segretario comunale delle altre competenze relative ad atti non discrezionali.
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Servizi pubblici e forme di gestione - Art. 24
- I servizi comunali sono disciplinati tenendo conto delle esigenze della comunità, compatibilmente con la programmazione e con le risorse organizzative e finanziarie del Comune. In qualsiasi forma gestiti, debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare un'idonea informazione degli utenti.
- I servizi sono gestiti in economia, in concessione o in appalto, mediante azienda speciale, mediante società a partecipazione pubblica o con partecipazione a società di capitale. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge.
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Gestione in economia - Art. 25
- Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
- Il Revisore dei conti può esprimere rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.
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Servizi in concessione o in appalto - Art. 26
- I servizi sono gestiti:
a) in concessione, quando trattasi di servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiono meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità;
b) in appalto, quando risulti opportuno riservare al Comune la direzione e il controllo sullo svolgimento del servizio, affidando all'appaltatore l'organizzazione del lavoro e l'esecuzione delle operazioni materiali.
- I concessionari e gli appaltatori sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.
- Nel disciplinare di concessione o di appalto sono stabiliti gli obblighi del concessionario o appaltatore, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello e alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.
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Aziende speciali e istituzioni - Art. 27
- Il Comune può istituire:
a) aziende speciali, enti strumentali dotati di personalità giuridica, per la gestione di servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale, che richiedono di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale;
b) istituzioni, organismi strumentali dotati di autonomia gestionale, per l'esercizio di servizi di natura sociale e culturale, non aventi carattere prevalentemente imprenditoriale.
- Il Presidente dell'azienda o dell'istituzione è nominato dal Sindaco in base a criteri di comprovata esperienza e capacità. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di membri non inferiore a due e non superiore a quattro.
- Il Consiglio d'amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale. Esercita le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
- Lo statuto dell'azienda, predisposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Consiglio comunale, ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti concernenti i servizi.
- Nel caso dell'istituzione, il Consiglio comunale approva il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
- In caso di insoddisfacente funzionamento della azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi-comunali, il Sindaco può revocare il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione, mediante atto contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.
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Partecipazione a società di capitali - Art. 28
- Il Comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.
- Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.
- Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Quando non possa intervenire personalmente, delega il Vicesindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
- Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
- E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.
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