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Organi elettivi

Consiglio comunale - Art. 3

  1. Il  Consiglio  comunale,  composto dai consiglieri eletti,  rappresenta la Comunità comunale, individuandone e interpretandone gli interessi generali,  ed esercita insieme al Sindaco  le funzioni di governo ed indirizzo, approvandone il documento programmatico da esso proposto.
  2. Esso   adotta   gli   atti   necessari  al proprio  funzionamento  ed  esercita  le  competenze  assegnategli dalla legge regionale  e  le altre previste,  nell'ambito della legge,   dallo Statuto.
  3. Stabilisce  gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa ed esercita  su tutte le  attività del  Comune il controllo politico-amministrativo,  affinché  l'azione  complessiva dell'Ente  consegua gli obiettivi stabiliti con  gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge,  dal  presente  Statuto e dai regolamenti.
  4. Esercita  altresì  le  funzioni   di   controllo  politico - amministrativo  comunque  spettanti  al Comune, anche in forza di convenzione,  su istituzioni, aziende speciali, gestioni  convenzionate e coordinate, consorzi, società, anche per  azioni  che  hanno  per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere,  progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.  Approva gli atti  fondamentali  delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dai relativi statuti e regolamenti.
  5. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali, presso enti, aziende  e istituzioni, e nomina i rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
  6. principi affermati dallo Statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione.
  7. Vota risoluzioni, mozioni, ordini  del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico,  sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale.
  8. Con l’approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare con gli atti  di  pianificazione  operativa  e finanziaria annuale e pluriennale  il Consiglio definisce  gli  obiettivi da perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi  o progetti.
  9. Il  Consiglio può altresì  esprimere direttive per l'adozione da parte  della  Giunta di  provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione  all'amministrazione e alla  gestione economica delle attività comunali.
  10. Quando uno o più Consiglieri siano incaricati dal Sindaco  dell'esercizio   temporaneo   di   funzioni  di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi,  ai sensi dell'art. 12, comma 3,  il Consiglio prende  atto  dell'incarico e determina,  ove spetti,  il rimborso spese.
  11. Per  l'esercizio delle sue funzioni il  Consiglio può istituire osservatori e dotarsi di altri strumenti tecnici avvalendosi anche dell'attività del Revisore dei conti.
  12. Le  norme  generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite da apposito regolamento interno.

Consiglieri  - Art. 4

  1. I  Consiglieri  entrano  in  carica all'atto della loro proclamazione, ovvero, in caso di surroga, appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
  2. Essi   rappresentano   la   comunità   comunale  ed esercitano  le  loro  funzioni  senza  vincolo  di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
  3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio.
  4. Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei Consiglieri  dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti  sottoposti  alla  competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione  di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l'esercizio   di ogni   altra  facoltà spettante ai Consiglieri .
  5. Il  regolamento  stabilisce altresì le modalità di esercizio   in   esenzione   di   spesa,  da   parte dei Consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
  6. Le  dimissioni  dalla  carica  sono  presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale per iscritto.
  7. Ai  Consiglieri  spetta  un'indennità  di presenza per la partecipazione alle sedute nella misura del 25 % di quanto stabilito dalla legge regionale.

Convocazione e costituzione - Art. 5

  1. Il  Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, che ne fissa l’ordine del giorno e la data dell’adunanza.
  2. Alla convocazione si fa luogo mediante consegna a domicilio a ciascun Consigliere di apposito avviso, contenente l’elenco degli oggetti da trattare, almeno cinque giorni liberi (intesi come esclusi il primo e l’ultimo), prima di quello stabilito per l’adunanza. La consegna deve risultare da attestazione del messo comunale. In caso di convocazione d’urgenza l’avviso deve essere consegnato ventiquattro ore prima.
  3. Nella  formulazione  dell'ordine del giorno è data priorità  alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.
  4. Il  Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle  funzioni  e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
  5. Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco  lo convoca entro  quindici giorni  dal ricevimento  della richiesta.
  6. Il  Consiglio  comunale   può   essere   convocato d'urgenza  quando  ciò  sia  necessario per deliberare su questioni  rilevanti  ed  indilazionabili.
  7. Il Consiglio  comunale  è regolarmente  costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri comunali assegnati.
  8. Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata  in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di sette Consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze  richieste per particolari deliberazioni.
  9. Alle  sedute del Consiglio partecipa il Segretario comunale che, eventualmente  coadiuvato dai funzionari di segreteria, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.
  10. Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.
  11. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in enti, aziende,  società per azioni, consorzi, commissioni, nonché funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi  e  progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.
  12. Le sedute del Consiglio  comunale sono pubbliche, salvi i casi in cui,  secondo la legge  o il regolamento, esse debbano essere segrete.
  13. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal Regolamento. 

Iniziativa e deliberazione delle proposte - Art. 6

  1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere.
  2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio.
  3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivono espressamente  una  maggioranza speciale.
  4. Le votazioni sono effettuate,  di norma,  con voto palese.   Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Nomine consiliari - Art. 7

  1. Ogni volta che il Comune deve designare o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni o organismi,  e della rappresentanza comunale siano chiamati a farne parte, in forza di legge, o  regolamento, anche membri della minoranza, i rappresentanti medesimi, designati pubblicamente, sono eletti  con  sistema  di votazione a voto limitato.         

Gruppi consiliari - Art. 8

  1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto dal regolamento, dandone comunicazione al Sindaco.
  2. Il regolamento può determinare un numero minimo di Consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo e le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei Consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo
  3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto.
  4. Con  il  regolamento   vengono  definiti  mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari, onde assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Commissione statuto e regolamento - Art. 9

  1. E' costituita la Commissione statuto e regolamento con il compito di esprimere pareri sulla interpretazione dello Statuto e di svolgere gli altri compiti assegnati ad essa dal Regolamento.
  2. Essa  è  composta  da  un rappresentante per ogni gruppo costituito.

Commissioni di studio e indagine - Art. 10

  1. Il Consiglio  comunale  può  nominare nel suo seno commissioni  speciali  per  lo  studio,  la valutazione e l'impostazione di interventi,  progetti e piani di particolare importanza.   All'atto della nomina vengono definiti la composizione,  i compiti da svolgere ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.   Dette commissioni  possono avvalersi  della consulenza di esperti esterni.
  2. Il Consiglio  comunale  può promuovere la costituzione e nominare propri rappresentanti in  seno a commissioni speciali intercomunali per l'analisi di problematiche comuni.

Sindaco - Art. 11

  1. Il  Sindaco,  capo  dell'amministrazione comunale,  rappresenta   il   Comune  e  la  comunità,  promuove l’attuazione del proprio programma approvato dal Consiglio Comunale, attua  le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
  2. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma, degli indirizzi generali approvati   dal Consiglio.
  3. Rappresenta  il  Comune  in   giudizio  e  firma i mandati alle liti.
  4. Nelle  occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui  risulti opportuno, porta a tracolla della spalla  destra la   fascia   tricolore   con  lo  stemma della Repubblica.

Funzioni del Sindaco - Art. 12

  1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine  del  giorno.  Ne  dirige i lavori secondo regolamento, tutelando  le  prerogative   dei Consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
  2. Convoca  e  presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno.  Promuove e coordina l'attività  degli Assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del  programma. Invita gli Assessori  a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi  ad essi ove risulti necessario.
  3. Quando lo richiedono ragioni particolari può, sentita la Giunta, incaricare uno o più  Consiglieri dell’esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.
  4. Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti. Impartisce le direttive al Segretario Comunale.
  5. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione  ed  attuazione  degli  accordi di programma. Stipula le convenzioni  amministrative  con  le  altre amministrazioni  o  con  i  privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.
  6. Emana gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta,  i permessi,  gli atti di consenso  comunque denominati, che la legge, lo Statuto o i regolamenti  non  attribuiscano alla competenza della Giunta o del Segretario.
  7. Esercita   le  ulteriori  funzioni  che  gli sono assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
  8. Quale  Ufficiale  del  Governo  svolge le funzioni stabilite  dalla  legge e sovrintende  ai servizi  di  competenza statale attribuiti al Comune.
  9. Riferisce annualmente al Consiglio sull’attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Deleghe - Art. 13

  1. Il Sindaco, con atto  sempre revocabile, delega le proprie attribuzioni e la firma  degli atti agli  Assessori,  nell'ambito  delle previsioni  contenute nel programma.
  2. Il Sindaco può delegare nei casi previsti dalla legge ai singoli  Assessori l’adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza,  fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere.
  3. 3. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

Art. 1 Vice Sindaco - Art. 14

  1. In caso di assenza o impedimento del Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni  a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vicesindaco , così come previsto dall’art. 8 della L.R. 3/94. 
  2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco,  ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età.

Giunta comunale - Art. 15

  1. La Giunta comunale  opera insieme al Sindaco  per l'attuazione del programma di bilancio,  nel quadro degli  indirizzi  generali  espressi  dal Consiglio negli atti di sua competenza.
  2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco  che la presiede e da n. quattro assessori, scelti  dal Sindaco fra i Consiglieri Comunali. Tra gli Assessori il Sindaco attribuisce ad uno la funzione di  Vicesindaco. Tuttavia possono essere nominati Assessori, nel numero massimo di due, anche cittadini non Consiglieri,  in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale, nonché di particolare competenza e qualificazione, documentate secondo modalità stabilite dal regolamento.

Competenze della Giunta - Art. 16

  1. Spetta  alla Giunta l'adozione  degli  atti  di amministrazione che non siano riservati dalla  legge alla competenza  del  Consiglio  e  che  non  rientrino  nelle competenze,   attribuite  dalla legge,  dallo  Statuto  o dai regolamenti  al  Sindaco  o  al Segretario.
  2. Essa  esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti  del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte,  formalmente redatte ed istruite,  per l'adozione degli atti consiliari.
  3. Riferisce  annualmente  al Consiglio sull'attività svolta,  sui risultati ottenuti e sullo stato  di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Elezioni del Sindaco  e nomina della Giunta - Art. 17

  1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale diretto dagli elettori del Comune, con l’osservanza delle forme e dei termini previsti dalla legge regionale in materia.  
  2. Il Sindaco nomina la Giunta Comunale, scegliendo quattro assessori fra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
  3. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

Funzionamento della Giunta - Art. 18

 

  1. La  Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma  collegiale,  con  le  modalità  stabilite  dal regolamento approvato dal Consiglio.
  2. La  Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà  dei  suoi  componenti  e  delibera con voto palese, sempre che non si debba precedere diversamente secondo la legge. 
  3. Alle adunanze della Giunta  partecipa, senza diritto  di  voto,  il  Segretario  comunale,  che vi può prendere  la  parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità.
  4. Possono  partecipare su invito alle riunioni della Giunta,  per  essere  consultati su particolari argomenti afferenti  alle  loro funzioni  e incarichi,   e  per il tempo strettamente necessario,  il Revisore dei conti,  i rappresentanti del Comune in enti,  aziende,  società per azioni,  consorzi, commissioni,  nonché  i funzionari del Comune e altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

Assessori - Art. 19

  1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte e il loro  voto  all'esercizio  della potestà collegiale della Giunta.
  2. Verificano  e  controllano lo stato di avanzamento dei piani  di lavoro programmati,  anche in relazione  al settore di attività affidato alla loro responsabilità.
  3. Esercitano,  per  delega  del  Sindaco  e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovraintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti,  nonchè  ai  servizi  di  competenza statale, nell'ambito di aree e settori di attività specificatamente definiti.

Dimissioni, cessazione e revoca degli Assessori - Art. 20

  1. Le  dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco per iscritto  ed hanno effetto dalla data di registrazione al protocollo del Comune. Il Sindaco provvede alla sua sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza.
  2. Ove il Sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più assessori, ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

Votazione della mozione di sfiducia - Art. 21

  1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.
  2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
  3. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.
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