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Consiglio comunale - Art. 3
- Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale, individuandone e interpretandone gli interessi generali, ed esercita insieme al Sindaco le funzioni di governo ed indirizzo, approvandone il documento programmatico da esso proposto.
- Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto.
- Stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa ed esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico-amministrativo, affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
- Esercita altresì le funzioni di controllo politico - amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società, anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dai relativi statuti e regolamenti.
- Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali, presso enti, aziende e istituzioni, e nomina i rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
- principi affermati dallo Statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione.
- Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale.
- Con l’approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.
- Il Consiglio può altresì esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.
- Quando uno o più Consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell'art. 12, comma 3, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese.
- Per l'esercizio delle sue funzioni il Consiglio può istituire osservatori e dotarsi di altri strumenti tecnici avvalendosi anche dell'attività del Revisore dei conti.
- Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite da apposito regolamento interno.
Consiglieri - Art. 4
- I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero, in caso di surroga, appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
- Essi rappresentano la comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
- Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio.
- Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei Consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai Consiglieri .
- Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei Consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
- Le dimissioni dalla carica sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale per iscritto.
- Ai Consiglieri spetta un'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute nella misura del 25 % di quanto stabilito dalla legge regionale.
Convocazione e costituzione - Art. 5
- Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, che ne fissa l’ordine del giorno e la data dell’adunanza.
- Alla convocazione si fa luogo mediante consegna a domicilio a ciascun Consigliere di apposito avviso, contenente l’elenco degli oggetti da trattare, almeno cinque giorni liberi (intesi come esclusi il primo e l’ultimo), prima di quello stabilito per l’adunanza. La consegna deve risultare da attestazione del messo comunale. In caso di convocazione d’urgenza l’avviso deve essere consegnato ventiquattro ore prima.
- Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.
- Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
- Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco lo convoca entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
- Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili.
- Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri comunali assegnati.
- Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di sette Consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.
- Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario comunale che, eventualmente coadiuvato dai funzionari di segreteria, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.
- Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.
- Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.
- Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi in cui, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.
- Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal Regolamento.
Iniziativa e deliberazione delle proposte - Art. 6
- L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere.
- Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio.
- Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivono espressamente una maggioranza speciale.
- Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.
Nomine consiliari - Art. 7
- Ogni volta che il Comune deve designare o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni o organismi, e della rappresentanza comunale siano chiamati a farne parte, in forza di legge, o regolamento, anche membri della minoranza, i rappresentanti medesimi, designati pubblicamente, sono eletti con sistema di votazione a voto limitato.
Gruppi consiliari - Art. 8
- I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto dal regolamento, dandone comunicazione al Sindaco.
- Il regolamento può determinare un numero minimo di Consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo e le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei Consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo
- Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto.
- Con il regolamento vengono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari, onde assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.
Commissione statuto e regolamento - Art. 9
- E' costituita la Commissione statuto e regolamento con il compito di esprimere pareri sulla interpretazione dello Statuto e di svolgere gli altri compiti assegnati ad essa dal Regolamento.
- Essa è composta da un rappresentante per ogni gruppo costituito.
Commissioni di studio e indagine - Art. 10
- Il Consiglio comunale può nominare nel suo seno commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare importanza. All'atto della nomina vengono definiti la composizione, i compiti da svolgere ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio. Dette commissioni possono avvalersi della consulenza di esperti esterni.
- Il Consiglio comunale può promuovere la costituzione e nominare propri rappresentanti in seno a commissioni speciali intercomunali per l'analisi di problematiche comuni.
Sindaco - Art. 11
- Il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità, promuove l’attuazione del proprio programma approvato dal Consiglio Comunale, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
- Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma, degli indirizzi generali approvati dal Consiglio.
- Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.
- Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.
Funzioni del Sindaco - Art. 12
- Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno. Ne dirige i lavori secondo regolamento, tutelando le prerogative dei Consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
- Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività degli Assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli Assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.
- Quando lo richiedono ragioni particolari può, sentita la Giunta, incaricare uno o più Consiglieri dell’esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.
- Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti. Impartisce le direttive al Segretario Comunale.
- Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con le altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.
- Emana gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, gli atti di consenso comunque denominati, che la legge, lo Statuto o i regolamenti non attribuiscano alla competenza della Giunta o del Segretario.
- Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.
- Riferisce annualmente al Consiglio sull’attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
Deleghe - Art. 13
- Il Sindaco, con atto sempre revocabile, delega le proprie attribuzioni e la firma degli atti agli Assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.
- Il Sindaco può delegare nei casi previsti dalla legge ai singoli Assessori l’adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere.
- 3. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.
Art. 1 Vice Sindaco - Art. 14
- In caso di assenza o impedimento del Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vicesindaco , così come previsto dall’art. 8 della L.R. 3/94.
- Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età.
Giunta comunale - Art. 15
- La Giunta comunale opera insieme al Sindaco per l'attuazione del programma di bilancio, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di sua competenza.
- La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n. quattro assessori, scelti dal Sindaco fra i Consiglieri Comunali. Tra gli Assessori il Sindaco attribuisce ad uno la funzione di Vicesindaco. Tuttavia possono essere nominati Assessori, nel numero massimo di due, anche cittadini non Consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale, nonché di particolare competenza e qualificazione, documentate secondo modalità stabilite dal regolamento.
Competenze della Giunta - Art. 16
- Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco o al Segretario.
- Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.
- Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
Elezioni del Sindaco e nomina della Giunta - Art. 17
- Il Sindaco è eletto a suffragio universale diretto dagli elettori del Comune, con l’osservanza delle forme e dei termini previsti dalla legge regionale in materia.
- Il Sindaco nomina la Giunta Comunale, scegliendo quattro assessori fra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
- Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
Funzionamento della Giunta - Art. 18
- La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio.
- La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba precedere diversamente secondo la legge.
- Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale, che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità.
- Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni e incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché i funzionari del Comune e altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.
Assessori - Art. 19
- Gli Assessori concorrono con le loro proposte e il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
- Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.
- Esercitano, per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovraintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, nonchè ai servizi di competenza statale, nell'ambito di aree e settori di attività specificatamente definiti.
Dimissioni, cessazione e revoca degli Assessori - Art. 20
- Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco per iscritto ed hanno effetto dalla data di registrazione al protocollo del Comune. Il Sindaco provvede alla sua sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza.
- Ove il Sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più assessori, ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.
Votazione della mozione di sfiducia - Art. 21
- Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.
- Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
- La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.
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