Preambolo | Principi | Organi elettivi | Organizzazione Amministrativa | Forme Collaborative e Associative | Informazione, partecipazione.. | Gestione finanziaria | Disposizioni transitorie e finali

 

Informazione, partecipazione..

Informazione e diritti dei cittadini | Partecipazione popolare | Referendum | Proposte di  provvedimenti amministrativi | Difensore civico Procedimento amministrativo

 

Informazione e diritti dei cittadini - Art. 34

  1. Il  Comune assicura la più ampia informazione agli utenti  sull'organizzazione  e sulla gestione dei servizi pubblici  e   favorisce  ogni  iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative alla propria attività.
  2. Per il raggiungimento di tali scopi, garantisce ai cittadini stessi, nonché agli interessati, singoli o associati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge Regionale 31 luglio 1993 n. 13 e secondo le modalità fissate da apposito regolamento:

    a) il  diritto di accesso,  di ricerca e  di visura degli atti amministrativi del Comune;
    b) il diritto di ottenere copia degli atti;
    c) il diritto  di  informazione  sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

  3. Sono   messi  a  disposizione in idonei locali del Comune, per la loro libera consultazione,  lo Statuto,  i regolamenti,  il bilancio comunale e i documenti annessi, il bilancio pluriennale,  i piani urbanistici e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune
  4. Il Comune,  inoltre,  può  promuovere o provvedere direttamente alla pubblicazione di un periodico, comunale o anche intercomunale,  al fine di potenziare le fonti di informazione a disposizione della popolazione. 

Torna su

Partecipazione popolare - Art. 35

  1. Il  Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di  assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza . Riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative, nonché  le  associazioni culturali, educative, di istruzione e sportive, incentivandone  l'accesso alle proprie  strutture ed ai servizi.
  2. Allo   scopo   prevede   e   disciplina  assemblee pubbliche  finalizzate, incontri con la popolazione,  con alcuni  settori  della  stessa e con le associazioni,  da tenersi  con  cadenza almeno annuale, mirati ad acquisire pareri su problemi particolari.

Torna su


Referendum - Art. 36

  1. Possono  essere  richiesti referendum consultivi e propositivi   in   relazione  a  problemi  e  materie di competenza locale.
  2. Con  il  referendum  sono  chiamati  a  votare gli elettori per il Consiglio comunale. 
  3. Non  possono  essere indetti referendum in materia di: tributi locali  e  tariffe,   designazioni, nomine  e revoche di persone,  atti relativi al personale comunale, nonchè su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nel biennio precedente.
  4. Il referendum  può essere promosso dal  40% degli elettori per il Consiglio comunale.
  5. Anche in assenza  di richieste,  il referendum può essere promosso  dal  Consiglio  comunale  a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
  6. Le consultazioni relative a tutte  le richieste di referendum  presentate  nel  corso  dell'anno solare sono effettuate nell’anno successivo, in  unico turno e unica giornata,  entro il primo quadrimestre e non in concomitanza con altre operazioni di voto.
  7. Il referendum è considerato valido se la partecipazione degli aventi diritto supera il 50% e la proposta ottenga  la maggioranza assoluta dei consensi.
  8. Il Consiglio Comunale fissa con regolamento i requisiti di ammissibilità, la presentazione delle richieste, i tempi, le condizioni di  accoglimento  e le modalità organizzative della consultazione.

Torna su

 

 

Proposte di  provvedimenti amministrativi - Art. 37

  1. Gli elettori del Comune,  nella percentuale almeno del 30%,  possono   avanzare  proposte  per l'adozione di  provvedimenti amministrativi.
  2. All'atto   del   deposito,   ogni   proposta  deve  risultare   sottoscritta    dai   promotori   ed   essere accompagnata da una relazione illustrativa.
  3. L'organo   competente  esamina  e  delibera  sulla proposta entro sessanta giorni dal deposito.

Torna su

 

Difensore civico - Art. 38

  1. Il Comune  può  istituire  l'ufficio del Difensore  civico,  quale strumento di garanzia, di partecipazione e  di informazione  del  cittadino,  nonchè  di imparzialità dell'azione  amministrativa, con il compito specifico di attivarsi  per  accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni,   carenze  e  ritardi  dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti.
  2. Il Consiglio Comunale, all’inizio di ogni mandato determina se procedere  alla nomina di un Difensore  civico comunale  o  avvalersi  di  altre forme previste dalla legge per l’esercizio della funzione di Difensore civico. .
  3. Quando debba procedersi direttamente, il Difensore civico  è  eletto  dal  Consiglio  comunale a  scrutinio segreto  ed  a  maggioranza dei due terzi dei Consiglieri  assegnati al Comune  tra  persone  che per preparazione, titoli professionali ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza,   probità   e competenza  giuridica  e amministrativa. In tal caso il Difensore civico resta in carica  per  la  durata dell'intero mandato consiliare,  esercitando  le  sue funzioni fino all'insediamento del successore.
  4. Nel caso in cui il Consiglio deliberi la copertura dell'ufficio  del  Difensore  civico mediante convenzione con il   Difensore   civico  provinciale  o con  quello istituito da altro Comune, la convenzione viene stipulata dal Sindaco previa deliberazione della Giunta.
  5. Nell'ipotesi in cui il Comune decida di dar vita o comunque partecipare  ad  una  Unione  di  Comuni o ad un Consorzio,  l'istituzione del Difensore civico può essere conferita  all'Unione  o al Consorzio secondo le modalità previste dagli atti costitutivi.
  6. Sono  incompatibili con  la  carica di  Difensore  civico:

    a) coloro che si trovano  in condizione di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
    b) i Consiglieri regionali,  provinciali  e  comunali e i dipendenti del Comune;
    c) i ministri del culto;
    d) i   parenti   o   affini   fino   al  quarto  grado di amministratori o dipendenti comunali.

  7. Al  Difensore  civico sono assegnati idonei locali ed attrezzature  e  quant'altro  necessario  per il buon funzionamento dell'ufficio.

Torna su

  

Procedimento amministrativo - Art. 39

  1. Nelle materie di propria competenza, il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai  procedimenti  amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge regionale 31 luglio 1993, n.  13.
  2. I criteri generali per la comunicazione agli interessati dello sviluppo del procedimento, la definizione dei termini, la pubblicità, i profili di responsabilità sono disciplinati da apposito regolamento sul procedimento.
  3. I portatori  di  interessi  pubblici o privati e i  portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,  ai quali possa derivare un pregiudizio da un  provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel  procedimento.
  4. I soggetti che ricevono la comunicazione di  avvio di procedimento e coloro che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente comma, hanno diritto:

    a) di prendere visione degli atti del procedimento;
    b) di presentare memorie scritte e documenti;
    c) di essere ascoltati, a richiesta, dal responsabile del  procedimento;
    d) di ricevere risposta motivata quando le memorie  siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Torna su

< Forma Collaborative e Associative | Gestione finanziaria >