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Informazione, partecipazione..
Informazione e diritti dei cittadini | Partecipazione popolare | Referendum | Proposte di provvedimenti amministrativi | Difensore civico Procedimento amministrativo
Informazione e diritti dei cittadini - Art. 34
- Il Comune assicura la più ampia informazione agli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative alla propria attività.
- Per il raggiungimento di tali scopi, garantisce ai cittadini stessi, nonché agli interessati, singoli o associati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge Regionale 31 luglio 1993 n. 13 e secondo le modalità fissate da apposito regolamento:
a) il diritto di accesso, di ricerca e di visura degli atti amministrativi del Comune;
b) il diritto di ottenere copia degli atti;
c) il diritto di informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
- Sono messi a disposizione in idonei locali del Comune, per la loro libera consultazione, lo Statuto, i regolamenti, il bilancio comunale e i documenti annessi, il bilancio pluriennale, i piani urbanistici e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune
- Il Comune, inoltre, può promuovere o provvedere direttamente alla pubblicazione di un periodico, comunale o anche intercomunale, al fine di potenziare le fonti di informazione a disposizione della popolazione.
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Partecipazione popolare - Art. 35
- Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza . Riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative, nonché le associazioni culturali, educative, di istruzione e sportive, incentivandone l'accesso alle proprie strutture ed ai servizi.
- Allo scopo prevede e disciplina assemblee pubbliche finalizzate, incontri con la popolazione, con alcuni settori della stessa e con le associazioni, da tenersi con cadenza almeno annuale, mirati ad acquisire pareri su problemi particolari.
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Referendum - Art. 36
- Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.
- Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori per il Consiglio comunale.
- Non possono essere indetti referendum in materia di: tributi locali e tariffe, designazioni, nomine e revoche di persone, atti relativi al personale comunale, nonchè su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nel biennio precedente.
- Il referendum può essere promosso dal 40% degli elettori per il Consiglio comunale.
- Anche in assenza di richieste, il referendum può essere promosso dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate nel corso dell'anno solare sono effettuate nell’anno successivo, in unico turno e unica giornata, entro il primo quadrimestre e non in concomitanza con altre operazioni di voto.
- Il referendum è considerato valido se la partecipazione degli aventi diritto supera il 50% e la proposta ottenga la maggioranza assoluta dei consensi.
- Il Consiglio Comunale fissa con regolamento i requisiti di ammissibilità, la presentazione delle richieste, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
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Proposte di provvedimenti amministrativi - Art. 37
- Gli elettori del Comune, nella percentuale almeno del 30%, possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi.
- All'atto del deposito, ogni proposta deve risultare sottoscritta dai promotori ed essere accompagnata da una relazione illustrativa.
- L'organo competente esamina e delibera sulla proposta entro sessanta giorni dal deposito.
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Difensore civico - Art. 38
- Il Comune può istituire l'ufficio del Difensore civico, quale strumento di garanzia, di partecipazione e di informazione del cittadino, nonchè di imparzialità dell'azione amministrativa, con il compito specifico di attivarsi per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti.
- Il Consiglio Comunale, all’inizio di ogni mandato determina se procedere alla nomina di un Difensore civico comunale o avvalersi di altre forme previste dalla legge per l’esercizio della funzione di Difensore civico. .
- Quando debba procedersi direttamente, il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune tra persone che per preparazione, titoli professionali ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridica e amministrativa. In tal caso il Difensore civico resta in carica per la durata dell'intero mandato consiliare, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
- Nel caso in cui il Consiglio deliberi la copertura dell'ufficio del Difensore civico mediante convenzione con il Difensore civico provinciale o con quello istituito da altro Comune, la convenzione viene stipulata dal Sindaco previa deliberazione della Giunta.
- Nell'ipotesi in cui il Comune decida di dar vita o comunque partecipare ad una Unione di Comuni o ad un Consorzio, l'istituzione del Difensore civico può essere conferita all'Unione o al Consorzio secondo le modalità previste dagli atti costitutivi.
- Sono incompatibili con la carica di Difensore civico:
a) coloro che si trovano in condizione di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
b) i Consiglieri regionali, provinciali e comunali e i dipendenti del Comune;
c) i ministri del culto;
d) i parenti o affini fino al quarto grado di amministratori o dipendenti comunali.
- Al Difensore civico sono assegnati idonei locali ed attrezzature e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio.
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Procedimento amministrativo - Art. 39
- Nelle materie di propria competenza, il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge regionale 31 luglio 1993, n. 13.
- I criteri generali per la comunicazione agli interessati dello sviluppo del procedimento, la definizione dei termini, la pubblicità, i profili di responsabilità sono disciplinati da apposito regolamento sul procedimento.
- I portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio da un provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
- I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente comma, hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento;
b) di presentare memorie scritte e documenti;
c) di essere ascoltati, a richiesta, dal responsabile del procedimento;
d) di ricevere risposta motivata quando le memorie siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
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