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Gestione finanziaria

Bilancio e contabilità | Facoltà del Revisore dei conti

 

Bilancio e contabilità - Art. 40

  1. La  gestione  finanziaria  del Comune si fonda sul  principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito  delle   leggi statali   e provinciali.
  2. La  gestione  contabile del Comune è disciplinata,  nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla  base  di apposito regolamento.


 Facoltà del Revisore dei conti - Art. 41

  1. Il Revisore, nell'esercizio delle proprie funzioni  ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed  ha  facoltà di partecipare,  senza diritto di voto,  alle sedute del Consiglio e della Giunta.
  2. Il  Revisore  esercita  i  compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze  patrimoniali dell'Ente.
  3. Può formulare, anche autonomamente dalle relazioni sul rendiconto,   rilievi  e  proposte   per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
  4. Fornisce al Consiglio e ai singoli Consiglieri, su richiesta,  elementi  e  valutazioni  tecniche  ai fini dell'esercizio  dei  compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

 

 

 

 

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