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Forme collaborative e Associative
Principio di cooperazione | Convenzioni | Partecipazione ad accordi di programma | Consorzi | Unione di Comuni
Principio di cooperazione - Art. 29
- Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con enti sovracomunali con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
- Il Comune può promuovere e aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni, in modo particolare con i Comuni di Condino, Castel Condino e Brione .
- Al fine di affrontare, discutere e impostare soluzioni per problematiche comuni, il Sindaco promuove e partecipa ad incontri periodici con i Sindaci dei Comuni di Condino, Castel Condino e Brione. Tali incontri, da tenersi con cadenza minima annuale, possono essere allargati ai componenti della Giunta o del Consiglio comunale. Il Sindaco informa degli esiti dell'incontro il Consiglio nella seduta immediatamente successiva.
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Convenzioni - Art. 30
- Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedono la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.
- Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.
- Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.
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Partecipazione ad accordi di programma - Art. 31
- La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale è deliberata dal Consiglio Comunale .
- Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.
- Gli accordi promossi del Comune prevedono in ogni caso:
a) i soggetti partecipanti;
b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
f) le eventuali procedure di arbitrato.
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Consorzi - Art. 32
- Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale ed economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e razionalizzazione rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
- L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti, della convenzione costitutiva e dello statuto del Consorzio.
- Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.
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Unione di Comuni - Art. 33
- Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.
- In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.
- In ogni caso l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive.
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