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Forme collaborative e Associative

Principio di cooperazione | Convenzioni |  Partecipazione ad accordi di programma | Consorzi | Unione di Comuni

 

Principio di cooperazione - Art. 29

  1. Nel quadro  degli obiettivi e fini della  comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico,  sociale e civile, il Comune  ha  rapporti di  collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con enti sovracomunali con  ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che  risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
  2. Il Comune può  promuovere e aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni, in modo particolare con i Comuni  di Condino, Castel Condino e   Brione .
  3. Al  fine  di  affrontare,  discutere  e  impostare soluzioni per problematiche comuni, il Sindaco promuove e partecipa ad incontri periodici con i Sindaci dei Comuni di Condino, Castel Condino e  Brione.   Tali incontri, da tenersi con cadenza minima annuale, possono essere allargati ai componenti della Giunta o del Consiglio comunale.   Il Sindaco informa degli esiti dell'incontro il Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

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Convenzioni - Art. 30

  1. Il   Comune    promuove   la   collaborazione,  il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi  determinati  che  non  richiedono la  creazione di strutture amministrative permanenti mediante  apposite convenzioni con enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi  dell'art. 40, comma 2,  della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.
  2. Con  l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale  indica  le  ragioni  tecniche, economiche e di opportunità   che  ne  rendono  utile o vantaggiosa  la stipulazione.
  3. Nell'ambito  dei servizi sociali il Comune stipula particolari  convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

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  Partecipazione ad accordi di programma - Art. 31

  1. La promozione  o la partecipazione del Comune agli accordi di programma  previsti dalla legislazione statale o regionale  è  deliberata dal Consiglio Comunale .
  2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune.  Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.
  3. Gli  accordi promossi del Comune prevedono in ogni caso:

    a) i soggetti partecipanti;
    b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
    c) i  tempi  e  le  modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
    d) il  piano  finanziario,  comprensivo dei costi,  delle fonti  di  finanziamento  e  della regolamentazione   dei rapporti fra gli enti partecipanti;
    e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni  altro  connesso  adempimento,  ivi compresi gli interventi surrogatori;
    f) le eventuali procedure di arbitrato.

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 Consorzi - Art. 32

  1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed enti pubblici,  al fine di organizzare  e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale ed economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e razionalizzazione rendano conveniente  la conduzione in forma associata ed  appaia insufficiente lo strumento della  semplice convenzione.
  2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione,  a maggioranza  assoluta dei componenti,  della convenzione  costitutiva  e dello statuto del Consorzio.
  3. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi  al Comune,   sono  posti  a   disposizione  dei Consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

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Unione di Comuni - Art. 33

  1. Il  Comune  può  dar  vita ad una Unione con altri Comuni  aventi  caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture  pubbliche e di offrire attraverso  la gestione comune  servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.
  2. In  vista  della   costituzione   dell'Unione,  il Consiglio  comunale  può   approvare  una   dichiarazione di obiettivi  e  di  intenti,   intesa  a   definire  la posizione  del  Comune  nei rapporti con gli altri Comuni interessati.
  3. In  ogni  caso  l'atto  costitutivo  e  lo statuto dell'Unione  sono  approvati  dal  Consiglio comunale,  a maggioranza  assoluta  dei  Consiglieri  assegnati,   con delibera  che  illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive.

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