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Disposizioni transitorie e finali

Entrata in vigore

  1. Il presente Statuto entra in vigore  il trentesimo  giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino  Ufficiale della Regione,  ai sensi dell'art.  3,  comma 3,  della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1.
  2. I regolamenti previsti dallo Statuto sono adottati dal Consiglio  comunale  entro  un  anno dall'entrata in vigore dello  Statuto  medesimo,  fatti salvi i diversi termini di legge.
  3. Fino  all'approvazione   dei   nuovi regolamenti, continuano ad  applicarsi,  in  quanto compatibili,  le disposizioni regolamentari in vigore.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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