Ici | Rifiuti | Fognature | Cimitero | Acquedotto
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/C del 27 Febbraio 2002
OGGETTO: Modifica ed integrazione articolo 10 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) del Comune di Cimego.
I L C O N S I G L I O C O M U N A L E
Premesso che il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446, articolo 52, ha riconosciuto in capo ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate tributarie ed extra – tributarie;
Rilevato che l’art.59, comma 1, lett. g) del medesimo Decreto detta norme particolari in ordine all’imposta comunale sugli immobili, limitando la potestà regolamentare alle fattispecie ivi analiticamente elencate;
Osservato che con deliberazione n. 4/C del 27.01.2000 è stato approvato il Regolamento per l’imposta comunale sugli immobili composto da n. 16 articoli;
Atteso che, a seguito degli accertamenti che il Comune sta effettuando sugli anni dal 1997 a oggi, risulta opportuno e necessario modificare e integrare l’articolo 10 – Modalità di versamento - del regolamento di cui sopra introducendo il comma quinto riguardante le modalità di versamento dell’imposta per gli anni precedenti, ossia “ I versamenti relativi agli accertamenti degli anni precedenti devono essere effettuati mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune, direttamente presso la Tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario sul conto di Tesoreria indicando sempre e comunque la causale I.C.I. e il codice fiscale o altri dati di individuazione del contribuente. Tali versamenti non devono essere eseguiti qualora dall’accertamento risulti che l’imposta non versata sia uguale o inferiore a Lire 10.000”.
Rilevato che per quanto non previsto dal presente provvedimento, vengono confermate le disposizioni regolamentari approvate con deliberazione n. 4/C del 27.01.2000;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito dall’art.16, comma 6, della L.R. 23.10.1998 n. 10, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile dell’atto;
Visto lo Statuto comunale;
Sentiti gli interventi in merito;
Con voti favorevoli n. 12 (dodici) , contrari n. 0 (zero) , astenuti n. 1 (uno) (Consigliere Zulberti Remo) su n. 13 Consiglieri comunali presenti e votanti espressi per alzata di mano.
D E L I B E R A
- Di approvare, per i motivi esposti in premessa, le modificazioni ed integrazioni all’articolo 10– Modalità di versamento - del Regolamento per l’Imposta Comunale sugli Immobili di Cimego, resesi necessarie a seguito degli accertamenti che il Comune sta effettuando sugli anni dal 1997 a oggi e come di seguito specificate “I versamenti relativi agli accertamenti degli anni precedenti devono essere effettuati mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune, direttamente presso la Tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario sul conto di Tesoreria indicando sempre e comunque la causale I.C.I. e il codice fiscale o altri dati di individuazione del contribuente Tali versamenti non devono essere eseguiti qualora dall’accertamento risulti che l’imposta non versata sia uguale o inferiore a Lire 10.000”.
- Di dare atto che per quanto non previsto dal presente provvedimento, vengono confermate le disposizioni regolamentari approvate con deliberazione n. 4/C del 27.01.2000.
- Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 52 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.
Torna a Tributi
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/C del 30 Gennaio 2003
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L’ANNO 2003.
I L C O N S I G L I O C O M U N A L E
Richiamata la deliberazione n. 39/C del 30.10.1995 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per lo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel sottosuolo) dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, così come definiti dall’art. 58 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e s.m. ordinari ed ingombranti provenienti da locali ed aree anche scoperte, svolto in regime di privativa nell’ambito del territorio comunale;
Richiamato altresì il principio normativo previsto dagli articoli 7 e 9 della L.P. 15.11.1993 n. 36 per il quale la politica tariffaria dei Comuni deve ispirarsi all’obiettivo della copertura dei costi dei relativi servizi;
Considerata la necessità di provvedere all’aggiornamento delle tariffe per l’anno 2003, a seguito dell’aumento del costo del servizio, come comunicato dal Comprensorio delle Giudicarie, gestore del servizio medesimo, con nota prot. n. 008700/I.01.02 di data 06.11.2002, dove è messa in evidenza la spesa complessiva di €uro 23.055,27 per l’anno 2003, comprensivo della quota per il recupero degli oneri di costruzione delle discariche;
Dato atto che si intende raggiungere un grado di copertura pari all’ 80% fino alla totale copertura del servizio entro l’anno 2005;
Considerato che la deliberazione tariffaria deve indicare oltre i costi preventivi ed il gettito previsionale anche il minor gettito valutabile in conseguenza delle agevolazioni;
Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere ad aggiornare le tariffe per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2003, al fine della copertura dei costi pari all’80%, in conformità al principio normativo previsto dagli articoli 7 e 9 della L.P. 15.11.1993 n.36;
Vista l’allegata tabella contenente l’aggiornamento delle tariffe calcolato secondo quanto previsto dall’art. 9 del vigente Regolamento, da cui sono desumibili gli elementi che hanno comportato la determinazione della tariffa, salve le seguenti dettagliate indicazioni :
§ il costo indicato in tabella è quello preventivo per l’anno 2003 pari ad €uro 23.349,57 così ripartito :
a) riparto comprensoriale : quota a carico €uro 23.055,27;
b) costo per agevolazioni €uro 294,30;
§ per il calcolo delle tariffe è stato applicato il criterio di cui all’allegato A) del vigente regolamento;
§ la superficie totale delle singole categorie è un dato desunto dai ruoli degli anni precedenti sulla base di originarie verifiche predisposte dal Comune ed aggiornate sulla base delle denunce presentate dai contribuenti oltre che da controlli effettuati tramite pratiche esistenti presso l’Ufficio Tecnico Comunale;
Evidenziato che l’importo della tariffa per l’anno 2003 per le abitazioni civili risulta pari ad €uro 0,732;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, nonché il parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 come modificato dall'articolo 16 - comma 6 della L.R. 23.10.1998 n. 10.
Visto il Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e s.m. ed integrazioni;
Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 come modificata con L.R. 23.10.1998 n. 10;
Vista la L.P. 15.11.1993 n. 36 e ss.mm.
Visto il vigente Regolamento per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
Con voti favorevoli n. 9 (nove), astenuti n. 0 (zero) contrari n. 0 (zero) su n. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Sindaco
DELIBERA
- Di determinare, per i motivi esposti in premessa, le tariffe per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2003 quali risultano dal prospetto allegato al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante.
- Di dare atto che la percentuale di copertura dei costi per l’anno 2003 è pari all’80%.
- Di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi e per gli effetti dell’art. 100, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L.
- Di trasmettere, ad esecutività avvenuta, la presente deliberazione alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.
- Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione è ammessa : - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 52 della L.R. 4.01.1993, n. 1 e ss.mm.; - ricorso giurisdizionale entro 60 giorni avanti al T.R.G.A. di Trento, ai sensi dell’articolo 2 lett. B) della L. 6.12.1971, n. 1034; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
Torna a Tributi
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/C del 27 Febbraio 2002
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA ALLA RACCOLTA, ALLONTANAMENTO E SCARICO DELLE ACQUE DI RIFIUTO PROVENIENTE DA INSEDIAMENTI CIVILI PER L’ANNO 2002.
I L C O N S I G L I O C O M U N A LE
Premesso che:
§ la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in particolare l’articolo 31, commi 28, 29 e 30 sancisce che il corrispettivo dovuto per il servizio di fognatura ha perso la natura di entrata tributaria ed ha conseguentemente assunto le caratteristiche tipiche delle entrate patrimoniali. In conseguenza di ciò trova applicazione il disposto dall’articolo 9 della L.P. 36/1993 e s.m. che individua il principio generale per il quale la politica tariffaria dei Comuni deve ispirarsi all'obiettivo della copertura dei costi dei relativi servizi. L'importanza e l'impegno verso il perseguimento di tale obiettivo è stato più volte ribadito nei diversi protocolli di intesa in materia di finanza locale siglati dalla Giunta Provinciale e dalla Rappresentanza Unitaria dei Comuni.
§ conseguenza diretta di tale disposizione è rappresentata dal fatto che il tasso di copertura dei costi deve aumentare progressivamente sino ad arrivare gradualmente alla copertura integrale.
§ al fine di sensibilizzare tali politiche tariffarie potranno essere aggiornati i criteri di determinazione dei trasferimenti provinciali di parte corrente, premiando o penalizzando il Comune in funzione delle politiche tariffarie attuate.
§ il comma 3 del predetto articolo 9 della L.P. 36/93 attribuisce alla Giunta Provinciale d'intesa con la Rappresentanza unitaria dei Comuni, una funzione di indirizzo per definire modelli tariffari omogenei e componenti di spesa e di entrata per la valutazione economica dei servizi.
§ nell'ambito di tale funzione la Giunta Provinciale, d'intesa con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, con deliberazione n. 2822 di data 10 novembre 2000, ha approvato il modello tariffario da applicare al servizio di fognatura a partire dall’anno 2001.
§ i Comuni devono isolare ed identificare i costi del servizio di fognatura al fine di poter stabilire la percentuale di copertura che dovrà essere raggiunta nell’anno di competenza.
§ la vigente tariffa del servizio di fognatura è pari a Lire 234 al mc. così come fissata con delibera del Consiglio Comunale n. 5/C del 06.03.2001;
§ per stabilire l’entità delle tariffe del servizio fognatura con riferimento alle utenze civili e a quelle produttive, occorre individuare correttamente i costi che dovranno essere coperti con l’entrata tariffaria.
Vista la successiva circolare n. 17 di data 27.11.2000 del Servizio Finanza Locale della Provincia Autonoma di Trento;
Considerato che dal confronto tra i costi e i ricavi di previsione 2002 allegato alla presente risulta per l’anno 2002 un tasso di copertura dei costi del servizio pari al 70%.
Vista la necessità a seguito del passaggio definitivo all’Euro di una conversione della tariffa da Lire ad Euro.
Visto il modello tariffario predisposto dall'Ufficio Tributi nel quale viene elaborato il Piano dei costi relativo al Servizio Fognatura, nonché la tariffa da applicarsi.
Ritenuto di approvare per l’anno 2002 la tariffa relativa alla raccolta, allontanamento e scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili nell’importo di Euro 0,19 per mc di acqua scaricata (pari a circa 368 L/mc), così come proposta ed elaborata nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Dato atto che nel Comune di Cimego non vi sono insediamenti produttivi che scaricano in fognatura e quindi non si determina la relativa tariffa.
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, nonché il parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 come modificato dall'articolo 16 - comma 6 della L.R. 23.10.1998 n. 10.
Visto l’articolo 31, commi 28, 29 e 30 della legge n. 448/1998.
Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 2822 dd 10.11.2000.
Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 3616 dd 28.12.2001.
Vista la Circolare n. 17 dd. 27.11.2000 del Servizio Finanza Locale della Provincia Autonoma di Trento.
Visto il Regolamento Cee n. 1103/97 del Consiglio dell’Unione Europea del 17.06.1997 relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’Euro.
Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 come modificata con L.R. 23.10.1998 n. 10
Con voti favorevoli n. 13 (tredici), astenuti n. 0 (zero) contrari n.0 (zero) su n. 13 (tredici) Consiglieri Comunali presenti e votanti, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Sindaco
DELIBERA
- Di approvare il modello tariffario per il Servizio Fognatura del Comune di Cimego che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.
- Di determinare la tariffa relativa alla raccolta, allontanamento e scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili nella misura di Euro 0,19 per mc di acqua scaricata (pari a circa 368 L/mc).
- Di dare atto che la quantità d’acqua scaricata è determinata come risulta dalla lettura dei consumi con il contatore.
- Di dare atto che nel Comune di Cimego non vi sono insediamenti produttivi che scaricano in fognatura e quindi non si determina la relativa tariffa.
- Di dare atto che la disciplina delle tariffe relative al servizio fognatura comunale entrerà in vigore a partire dall'accertamento dei consumi relativi all'anno 2002 e sono applicabili a tutte le utenze ed ai relativi contratti.
- Di trasmettere copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Servizio Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento.
- Di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 100, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L.
- Di dare evidenza del fatto che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 della L.R. 4.01.1993, n. 1 e ss.mm.; ricorso giurisdizionale entro 60 giorni avanti al T.R.G.A. di Trento, ai sensi dell’art. 2 lett. B) della L. 6.12.1971, n. 1034; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
Torna a Tributi
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/C del 27 Febbraio 2002
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO DI CREMAZIONE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE SALME.
I L C O N S I G L I O C O M U N A L E
Vista la legge 28.02.2001, n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27.12.2000, n. 392 recante disposizioni urgenti in materia di enti locali”, la quale, all’articolo 1, comma 7 bis, stabilisce che i servizi di cremazione, di inumazione in campo comune, di esumazione ordinaria sono da intendersi a pagamento salvo nel caso di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
Atteso che, per quanto riguarda il servizio di cremazione, l’articolo 12, comma 4 della legge 29.10.1987, n. 440 prevede che la tariffa sia fissata con decreto del Ministero dell’Interno; il decreto definitivo è stato adottato in data 30.03.1998 ed ha previsto un aggiornamento annuale della tariffa sulla base degli indici ISTAT; detta tariffa viene considerata quale importo massimo e di fatto succede che diverso sia il costo praticato per la cremazione da impianto ad impianto.
Appurato che, per quanto attiene invece la tariffa relativa al servizio di inumazione ed esumazione in campo comune, la stessa deve essere fissata con deliberazione da adottarsi da parte del Consiglio comunale.
Ritenuto pertanto necessario dare applicazione alla citata normativa e di provvedere alla determinazione delle suddette tariffe, ispirandosi al principio generale stabilito dall’articolo 9 della L.P. 15.11.1993, n. 36, secondo cui nell’erogazione dei servizi pubblici il Comune deve tendere all’obiettivo della copertura del costo del servizio.
Preso atto delle seguenti proposte della Giunta comunale:
- servizio di cremazione: integralmente a carico degli utenti;
- servizio di inumazione in campo comune, comprensivo di eventuale esumazione ordinaria: € 200,00;
- servizio di esumazione straordinaria in campo comune:
a) per trasporto fuori comune e per collocazioni provvisorie in deposito: € 200,00;
b) per collocazione in loculo ossario: € 100,00.
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito dall’art.16, comma 6, della L.R. 23.10.1998 n. 10, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile dell’atto.
Visto il vigente regolamento di polizia mortuaria.
Richiamata la circolare del Servizio Finanza Locale della Provincia Autonoma di Trento n. 6 del 21.03.2001.
Visto lo Statuto comunale.
Con voti favorevoli n. 13 (tredici) , contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) su n. 13 (tredici) Consiglieri Comunali presenti e votanti, espressi per alzata di mano.
DELIBERA
1) Di approvare, in applicazione al disposto di cui alla legge 26/2001, le seguenti tariffe per i servizi di cremazione, inumazione ed esumazione della salme in campo comune:
- servizio di cremazione: integralmente a carico degli utenti – costo pari a quello praticato dall’impianto di cremazione;
- servizio di inumazione in campo comune, comprensivo di eventuale esumazione ordinaria: € 200,00;
- servizio di esumazione straordinaria in campo comune:
a) per trasporto fuori comune e per collocazioni provvisorie in deposito: € 200,00;
b) per collocazione in loculo ossario: € 100,00.
2) Di dare atto che attraverso le suesposte tariffe si presume di assicurare una copertura pari al 60% del costo del servizio.
3) Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 52 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.;
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.
Torna a Tributi
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/C del 30 Gennaio 2003
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO COMUNALE PER L’ANNO 2003.
I L C O N S I G L I O C O M U N A L E
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10/C di data 28/02/2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe per l’anno 2000;
Premesso che:
- l'art. 9 della L.P. 36/1993 e s.m. individua il principio generale per il quale la politica tariffaria dei Comuni deve ispirarsi all'obiettivo della copertura dei costi dei relativi servizi. L'importanza e l'impegno verso il perseguimento di tale obiettivo è stato più volte ribadito nei diversi protocolli di intesa in materia di finanza locale siglati dalla Giunta Provinciale e dalla Rappresentanza Unitaria dei Comuni;
- conseguenza diretta di tale disposizione è rappresentata dal fatto che il tasso di copertura dei costi deve crescere sino ad arrivare gradualmente alla copertura integrale dei costi;
- al fine di sensibilizzare tali politiche tariffarie potranno essere aggiornati i criteri di determinazione dei trasferimenti provinciali di parte corrente, premiando o penalizzando il Comune in funzione delle politiche tariffarie attuate.
- il comma 3 del predetto art. 9 della L.P. 36/93 attribuisce alla Giunta Provinciale d'intesa con la Rappresentanza unitaria dei Comuni, una funzione di indirizzo per definire modelli tariffari omogenei e componenti di spesa e di entrata per la valutazione economica dei servizi.
· nell'ambito di tale funzione la Giunta Provinciale, d'intesa con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, con deliberazione n. 110 di data 15 gennaio 1999, ha approva il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto;
Vista la circolare n. 1 di data 18.1.1999 del Servizio Finanza della Provincia Autonoma di Trento con la quale comunica che:
- il modello tariffario approvato risulta frutto della ricostruzione dell'impianto dispositivo nazionale (si vedano in particolare i provvedimenti C.I.P. 4 ottobre 1974 n. 45 e n. 46 ed il provvedimento C.I.P. 11 agosto 1975 n. 26) con l'aggiunta di alcune semplificazioni;
- l'imposizione di un modello omogeneo da parte della Giunta Provinciale è condizione necessaria, sia per garantire equità nell'applicazione della tariffa, sia per confrontare le diverse politiche tariffarie assunte dai Comuni;
- il modello tariffario approvato si caratterizza per il rispetto dei seguenti principi:
- economicità di gestione, ovvero la tendenza al perseguimento del pareggio tra costi e ricavi;
a) lotta agli sprechi ed ai consumi eccessivi;
b) fornitura a tariffa agevolata del quantitativo di acqua ritenuto indispensabile per il soddisfacimento delle necessità domestiche fondamentali;
Vista la circolare n. 18 di data 02.12.1999 del Servizio Finanza Locale della Provincia Autonoma di Trento e la successiva circolare n. 4 dd. 09.02.2001 prot. n. 375-C/01-AG della P.A.T. - Servizio Finanza Locale, mediante la quale, relativamente alla tariffazione del servizio di acquedotto, viene segnalata l’adozione da parte della Giunta Provinciale della deliberazione n. 3413 dd. 22.12.2000 relativa alla possibilità, per i Comuni che non hanno sofferto di carenze idriche negli ultimi cinque anni, di istituire una tariffa gratuita per le fontane pubbliche;
Rilevato che tra i manufatti comunali aventi caratteristiche di pregio storico - architettonico e turistico figurano le fontane pubbliche che qualificano e contraddistinguono i centri abitati montani della zona;
Dato atto che si rende pertanto necessario approvare la disciplina delle tariffe relative al servizio dell'acquedotto determinando le nuove tariffe per l'anno 2003 sulla base del modello tariffario approvato dalla Giunta Provinciale;
Vista la distinzione delle utenze come segue:
- (utenze civili) = uso domestico;
- (utenze diverse da quelle domestiche) = artigianale, commerciale e industriale);
- (utenze particolari) = uso agricolo, bocche antincendio;
Dato atto che le tariffe per uso agricolo e promiscuo agricolo non possono, ai sensi della legge 144/89, superare il 50% della tariffa base;
Visto che questo Comune è dotato dei contatori per la misurazione del consumo dell’acqua;
Ritenuto opportuno, sulla base di quanto sopra esposto, approvare la disciplina delle tariffe relative al servizio acquedotto per l’anno 2003 ed esaminato il modello tariffario predisposto dall’ufficio tributi che si allega alla presente nel quale viene elaborato il piano dei costi relativo al servizio di acquedotto, nonché la tariffa base e la tariffa da applicarsi alle diverse utenze ;
Verificato da detto esame che i costi di esercizio da imputare all’anno 2003 sono notevolmente aumentati rispetto all’anno 2002 in quanto è cessata, poiché scaduta, l’erogazione del contributo provinciale in conto annualità a parziale abbattimento della quota di ammortamento degli interessi passivi su mutui contratti per il servizio acquedotto, (nello specifico “Potenziamento acquedotto “Boer”);per contro, per effetto della rinegoziazione dei mutui deliberata nell’anno 1996 detto mutuo, altrimenti scadente nel 2003 è stato protratto fino al 2015 con relativa determinazione in aumento dell’originale quota interessi;
Sulla base di quanto sopra esposto il miglioramento del tasso di copertura rispetto all’anno precedente diventa impossibile, tenuto conto del ridottissimo bacino di utenza del servizio, a meno di dover applicare una maggiorazione delle tariffe eccessivamente onerosa per la popolazione e pertanto si ritiene ragionevole procedere ad un aumento tariffario graduale tale da coprire i costi almeno per il 60%;
Preso atto che dal confronto tra i costi ed i ricavi di previsione 2003 allegato alla presente risulta per l'anno 2003 un tasso di copertura dei costi del servizio pari al 60,38%;
Ritenuto di approvare per l’anno 2003 la tariffa base unificata per il servizio di acquedotto nell’importo di Euro 0,150 al mc., sulla base della strutturazione tariffaria, cosi come proposta ed elaborata nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e dal quale si evince un tasso di copertura pari al 60,38%
Visti i provvedimenti C.I.P. n. 45 e n. 46 dd. 04.10.1974 e n. 26 dd. 11.08.1975;
Vista la circolare provinciale n. 3 dd. 25.01.1999 prot. n. 135-C/99-SM;
Attesa la competenza del Consiglio Comunale relativamente all’assunzione della presente deliberazione di determinazione delle tariffe;
Sottolineato che le tariffe in argomento devono essere approvate anteriormente all’approvazione del bilancio;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi Responsabile Finanziario, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 4.1.1993, n. 1, così come sostituito dall’art. 16 della L.R. 23.10.1998 n.10, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Evidenziato che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio comunale;
Con voti favorevoli n. 9 (nove) , contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), su n. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati e proclamati dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta;
D E L I B E R A
- Di approvare la disciplina delle tariffe relative al servizio di acquedotto comunale per l’anno 2003, alla luce dei dati contenuti nell’allegato prospetto al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
- Di stabilire, per l’anno 2003, la tariffa base unificata per il servizio di acquedotto nell’importo di Euro 0,150.
- Di dare atto che il “consumo minimo garantito” per le tipologie di utenze civili (tranne orti e giardini) è quantificato in complessivi 150 mc; tale quantitativo di acqua, anche nel caso di consumi inferiori a detto valore, o in assenza di consumi, sarà fatturato all’utenza.
- Di istituire per le fontane pubbliche comunali una tariffa gratuita in considerazione che questo Comune non ha sofferto di carenze idriche nell’ultimo quinquennio.
- Di dare atto che le sopracitate tariffe decorrono dal 1° gennaio 2003.
- Di trasmettere copia del presente provvedimento e dei relativi allegati al Servizio Autonomie Locali della P.A.T. per consentire allo stesso di espletare il prescritto controllo sulla determinazione e strutturazione della tariffa.
- Di riconoscere la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1;
- Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31 luglio 1993, n. 13, al fatto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo ex art. 52, c. 13, della L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm. durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 gg. e giurisdizionale ex art. 2, Lett. B) della legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni
< back | Torna a Tributi
|